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DM 560/2017 (decreto BIM): gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti

Scritto da Harpaceas | Sep 24, 2020 2:47:00 PM

In questo articolo, secondo di tre approfondimenti sul tema (abbiamo già parlato dell’atteso Regolamento Unico), l’Arch. Saverio Pellegrino, BIM Consultant di Harpaceas, propone un approfondimento sugli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti, derivanti dal Decreto BIM (DM 560/2017).

L’avvento del BIM in Italia, sospinto gradualmente dal DM 560/2017, ha innescato un veloce cambiamento per metodi e strumenti di lavoro applicati fino a poco tempo fa nel settore delle costruzioni.

Questo nuova metodologia ha generato una forte esigenza di formazione e conoscenza nell’ambito della gestione informativa, prima di poter raggiungere le vette che porteranno a vedere gli stessi orizzonti  di paesi che hanno preceduto l’italia nella scalata verso il BIM.

Da questo fabbisogno nasce l’articolo 3 del Decreto BIM.
Esso stabilisce, per le stazioni appaltanti, i prerequisiti necessari alla base dell’uso legittimo di metodi e strumenti concernenti la modellazione informativa nel settore delle costruzioni.

Le condizioni in oggetto sono tre e saranno descritte di seguito.

1. Piano di formazione personale

L’esigenza di formazione non nasce con il decreto 560/2017; già il D.Lgs 50/2016 dispone che l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici può essere richiesto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Ad oggi, dato l’avanzamento graduale del metodo BIM, è evidente che la maggior parte delle stazioni appaltanti non disponga di personale interno già formato ed in grado a sua volta di creare un piano di formazione. La necessità di individuare sul mercato i soggetti qualificati in materia di BIM cui ricorrere per lo sviluppo di piani di formazione è oggi in crescita. Allo stesso tempo, il decreto chiede che le competenze da assorbire mediante la formazione dovranno concernere anche all’attività di verifica; il livello di competenza delle stazioni appaltanti deve essere tale da consentire un approccio critico-valutativo nei confronti dei futuri contraenti.

Va sicuramente sottolineato che il decreto richiede che il piano di formazione del personale sia in relazione al ruolo ricoperto e ciò significa che la formazione deve essere declinata e diversificata in funzione dei destinatari coinvolti all’interno dell’amministrazione.

2. Piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software

Questo prerequisito risulta essere complementare a quello relativo al piano di formazione; le competenze acquisite attraverso la formazione devono di seguito innestarsi sul piano operativo con la possibilità da parte della stazione appaltante di ricorrere a strumenti hardware e software specificati mediante l’adozione di un piano di acquisizione o manutenzione. Il decreto fa riferimento alla manutenzione perché deve essere nel tempo assicurata la funzionalità degli strumenti acquisiti o già in possesso dall’amministrazione. La tipologia e le caratteristiche degli strumenti vengono definite in base ad usi e obiettivi, in funzione delle effettive esigenze della stazione appaltante e dei progetti da gestire senza prescindere dalla prescrizione normativa di adeguatezza “alla natura dell’opera, alla fase di processo ed al tipo di procedura in cui sono adottati”.

3. Atto organizzativo

Allo scopo di utilizzo di metodi e strumenti BIM, viene richiesto dall’art.3 del decreto un ulteriore requisito costituito dall’adozione di un atto organizzativo che illustri il processo di gestione e controllo, i responsabili della gestione dei dati e i soggetti che gestiscono i conflitti che nasceranno. La relazione di accompagnamento al decreto chiarisce meglio lo scopo di questo tratto dell’art.3 facendo riferimento ad un disposto amministrativo che permetta alla domanda pubblica di interiorizzare i processi digitalizzati all’interno delle strutture e delle pratiche organizzative correnti.” Il documento prosegue specificando l’articolazione della gestione responsabilità da illustrare nell’atto organizzativo indicando che “Nell’atto si disciplinano esplicitamente, altresì, i profili e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella modellazione e nella gestione informativa e, implicitamente, i quadri contrattuali mediante i riferimenti alle attese espresse contrattualmente, oltre che i temi legati alla gestione dei conflitti”.

In caso di ritardo nell’adozione del metodo e degli strumenti BIM non è prevista una sanzione ma la mancata adozione degli adempimenti preliminari potrebbe causare una paralisi per la gestione delle gare da parte della stazione appaltante.

L’introduzione nella pubblica amministrazione del sistema di gestione BIM non può prescindere dai tre prerequisiti illustrati dal decreto BIM.

Questo nuovo metodo richiede un cambiamento che coinvolge diversi soggetti e di conseguenza sono molteplici le reazioni da parte degli individui. Ad ogni modo, una volta superata la fase di adattamento e accolto il nuovo metodo, potremmo finalmente raggiungere le alte vette del BIM.